Sez. U, Sentenza n. 3310 del 20/04/1990 (Rv. 466763 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - COOPERATIVE E CONTRIBUTI STATALI - SOCIO ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO - STIPULAZIONE DEL MUTUO INDIVIDUALE - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - PROVVEDIMENTO DI URGENZA - AMMISSIBILITÀ.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - COOPERATIVE E CONTRIBUTI STATALI - SOCIO ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO - STIPULAZIONE DEL MUTUO INDIVIDUALE - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - PROVVEDIMENTO DI URGENZA - AMMISSIBILITÀ.*
Al socio di una cooperativa edilizia a contributo statale, il quale si sia reso assegnatario di alloggio ed abbia stipulato il mutuo individuale, deve riconoscersi la possibilità di adire il giudice ordinario, anche in via cautelare ed urgente, al fine di assicurare la propria partecipazione all'assemblea, atteso che la domanda non riguarda la fase della prenotazione od assegnazione degli alloggi, esauritasi con detta stipulazione, né le altre materie che l'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165 devolve alla cognizione delle commissioni di vigilanza (e quindi del giudice amministrativo, in Sede di impugnazione dei provvedimenti delle commissioni medesime), ed è diretta a tutelare posizioni di diritto soggettivo. (V 4034/86, mass n 446849; (V 5942/84, mass n 437603).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)