Sez. U, Sentenza n. 4034 del 17/06/1986 (Rv. 446849 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO STATALE - CONTROVERSIA FRA COOPERATIVA E SOCI O FRA SOCI PRIMA DELLO ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE ASSEGNATO - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO STATALE - CONTROVERSIA FRA COOPERATIVA E SOCI O FRA SOCI PRIMA DELLO ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE ASSEGNATO - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
Nel caso di alloggi economici e popolari realizzati da una cooperativa edilizia con contributo statale, e con riguardo alle controversie che insorgano fra cooperativa e soci, ovvero fra soci, prima che i medesimi abbiano acquistato la proprietà dell'immobile assegnato mediante la stipulazione del mutuo individuale, la giurisdizione del giudice ordinario trova deroga per le cause contemplate dall'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, che spettano alla cognizione del giudice amministrativo, in Sede di ricorso avverso i provvedimenti adottati dalle apposite commissioni di vigilanza. Tale deroga deve ritenersi operante in ordine alla domanda proposta da un assegnatario, per denunciare, ancorché sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, il danno derivante da lavori abusivamente eseguiti da altro assegnatario, trattandosi di pretesa che investe le posizioni soggettive dei contendenti in qualità di soci e l'integrità del fabbricato costruito dalla cooperativa. (V 5942/84, mass n 437603).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., DPR 23/05/1964 num. 655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)