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Sez. L, Sentenza n. 6804 del 08/08/1987 (Rv. 455002 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ONERI DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RELATIVO - SPETTANZA ALLA PARTE INDICATA DAL GIUDICE - ONERE DELL'UFFICIO EX ART. 429, NONO ED UNDICESIMO COMMA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455002-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ONERI DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RELATIVO - SPETTANZA ALLA PARTE INDICATA DAL GIUDICE - ONERE DELL'UFFICIO EX ART. 429, NONO ED UNDICESIMO COMMA - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio in grado d'appello, all'Onere della notificazione dell'atto integrativo al soggetto pretermesso deve provvedere - anche nel rito del lavoro - la parte cui tale Onere sia posto dal giudice, e non già l'ufficio, atteso che il disposto dell'art. 429, nono ed undicesimo comma, cod. proc. civ. - che, viceversa, impone tale incombenza all'ufficio - si applica solo al giudizio di primo grado. (V 2797/87, mass n 451920; (V 4992/86, mass n 447663).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 11, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)