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Sez. L, Sentenza n. 4992 del 08/08/1986 (Rv. 447663 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PROMOZIONE ALLA QUALIFICA SUPERIORE - TUTELA DEL DIPENDENTE RIMASTO ESCLUSO DALLA PROMOZIONE - MEZZI - PRESENZA IN GIUDIZIO DEGLI ALTRI DIPENDENTI - NECESSITÀ - PRESUPPOSTO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI APPELLO PER DIFETTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1986-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447663-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PROMOZIONE ALLA QUALIFICA SUPERIORE - TUTELA DEL DIPENDENTE RIMASTO ESCLUSO DALLA PROMOZIONE - MEZZI - PRESENZA IN GIUDIZIO DEGLI ALTRI DIPENDENTI - NECESSITÀ - PRESUPPOSTO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI APPELLO PER DIFETTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*

Allorché il dipendente di una cassa di risparmio, deducendo la violazione di norme specifiche e clausole generali (doveri di correttezza ed imparzialità) da parte dell'ente datore di lavoro in procedure concorsuali di promozione, proponga contro tale ente non solo Azione di condanna al pagamento di somme ma anche Azione di invalidazione dei provvedimenti terminativi delle procedure stesse che lo escludono dalla promozione, il contraddittorio dev'essere integrato nei confronti dei dipendenti risultati vincitori ossia promossi, i quali, a differenza degli altri partecipanti al concorso (che, non essendo risultati vincitori, non possono fondare alcuna pretesa sui provvedimenti impugnati), sono titolari di posizioni soggettive che hanno la loro fonte nei provvedimenti investiti dalla domanda d'invalidazione e possono quindi subire pregiudizio dall'accoglimento della domanda stessa. Nell'ipotesi suddetta l'annullamento della sentenza d'appello, per la non integrità del contraddittorio fin dalla Costituzione del rapporto processuale, comporta, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 383 cod. proc. civ., il rinvio (cosiddetto improprio) della causa al giudice di primo grado, il quale può riesaminare liberamente la controversia, ed accertare la sussistenza del diritto alla promozione dell'attore in comparazione non solo con i vincitori del concorso ma anche con gli altri concorrenti che lo precedono in graduatoria. (V 1603/85, mass n 439593; (V 7288/83, mass n 431885; (V 4833/83, mass n 429720; (V 3674/83, mass n 428571; (V 3674/83, mass n 428572).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)