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Sez. L, Sentenza n. 24792 del 07/12/2010 (Rv. 615339 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Rilievi critici di parte alla consulenza d'ufficio - Possibilità - Condizioni e tempi - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615339-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

In tema di consulenza tecnica di ufficio (nella specie, contabile), le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti tecnici deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)