diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2297 del 09/08/1973 (Rv. 365598 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - ATTIVITA MERAMENTE VALUTATIVE PER L'ENUCLEAZIONE ED IL COORDINAMENTO DEGLI ELEMENTI DI GIUDIZIO - INTERVENTO DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365598-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - ATTIVITA MERAMENTE VALUTATIVE PER L'ENUCLEAZIONE ED IL COORDINAMENTO DEGLI ELEMENTI DI GIUDIZIO - INTERVENTO DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In materia di consulenza tecnica, non rientrano fra le vere e proprie operazioni tecniche per le quali e previsto l'intervento delle parti le attivita meramente valutative che il consulente compie allo scopo di enucleare e coordinare, sulla base dei dati acquisiti, gli elementi di giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)