Sez. 5 - , Ordinanza n. 5962 del 28/02/2019 (Rv. 653033 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | IVA all'importazione - Termini di cui all'art. 84, comma 3, del d.P.R. n. 43 del 1973 e all'art. 221 del regolamento del Consiglio UE n. 2913 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE
L'IVA all'importazione ha natura di tributo interno e non di dazio doganale, sicché in relazione alla stessa non trovano applicazione i termini di notifica previsti per l'avviso di rettifica dall'art. 84, comma 3, del d.P.R. n. 43 del 1973 (testo unico delle leggi doganali) e dall'art. 221 del regolamento del Consiglio UE n. 2913 del 1992 (codice doganale comunitario).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)