Sez. 5, Sentenza n. 20468 del 06/09/2013 (Rv. 628114 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | IVA relativa alle importazioni - Art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Applicabilità - Omesso pagamento derivante da reato - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla definitività della sentenza o decreto penale - Condizioni - Intervento della "notitia criminis" entro il termine triennale dal verificarsi dei fatti - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE
L'IVA relativa alle importazioni, rientrando tra i tributi che vanno corrisposti in occasione di tali operazioni, è soggetta, in virtù del rinvio dell'art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine, oltre che alla competenza dell'Agenzia delle Dogane per l'accertamento, e, pertanto, ai sensi dell'art. 84 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (modificato dall'art. 29, comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 428), qualora il mancato pagamento del tributo abbia causa da un reato, l'azione per la riscossione si prescrive con il decorso di tre anni dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano diventati irrevocabili, purché entro il medesimo termine dall'insorgere dell'obbligazione tributaria sia formulata una "notitia criminis" tale da individuare un illecito penale, idoneo ad incidere sul presupposto di imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 all. 1 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 34 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)