Sez. U, Sentenza n. 10490 del 26/11/1996 (Rv. 500807 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Dipendenti RAI - Professione di avvocato e procuratore - Esercizio - Incompatibilità - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
L'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, che, con disposizione di carattere eccezionale, della quale non è pertanto consentita una interpretazione analogica, prevede le ipotesi di deroga al principio dell'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di lavoratore subordinato, non è applicabile ai professionisti che prestino la loro opera, come lavoratori subordinati, presso l'ufficio legale della RAI, atteso che la RAI, strutturata come società per azioni, è pur sempre un ente privato, nonostante il fatto che, a norma dell'art. 47 della legge 14 aprile 1975 n. 103, tutte le azioni siano in mano pubblica. Nè rileva in contrario che l'art. 3 della citata legge n. 103 del 1975 definisca la RAI come società d'interesse nazionale ai sensi dell'art. 2641 cod. civ., e che il d.P.R. 11 agosto 1975 n. 452, nonché la legge 6 agosto 1990 n. 223, l'abbiano definita come concessionaria pubblica sottoponendola a penetranti controlli, atteso che l'attività della RAI, in quanto ente privato, non è assistita dalla presunzione di legittimità e non è sottoposta al vincolo del buon andamento e dell'imparzialità posto dall'art. 97 Cost., e atteso altresì che il perseguimento dell'interesse nazionale da parte di una società per azioni si attua con mezzi e modalità squisitamente privatistici.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 14/04/1975 num. 103 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 CORTE COST., DPR 11/08/1975 num. 452
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)