Sez. U, Sentenza n. 5288 del 28/05/1998 (Rv. 515887 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Impiego retribuito di docente presso una scuola gestito da ente sovvenzionato dalla regione - Incompatibilità - Sussistenza - Art. 3 comma quarto lett. a) R.D.L. n. 1578 del 1933 - Inapplicabilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
Le disposizioni dell'art. 3, comma quarto lett. a) del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione di avvocato, prevedendo che l'esercizio della professione forense è compatibile con l'assunzione dell'impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, ha carattere derogatorio rispetto al principio generale dell'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con l'assunzione di qualsiasi impiego e, quindi, è norma di carattere eccezionale non passibile, a norma dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, di interpretazione e di applicazione analogica. Consegue che la disposizione in questione non è estensibile al caso diverso e da esso non previsto di docenza presso istituti di istruzione gestiti da soggetti ed enti, anche pubblici, diversi dallo Stato (la S.C. ha ritenuto non applicabile la disposizione in questione ad un caso di impiego retribuito di docente presso una scuola istituita e gestita da un ente sovvenzionato dalla regione, rigettando il ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense che confermava il provvedimento di cancellazione dall'albo di un Consiglio dell'ordine)
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)