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Sez. 3, Sentenza n. 1195 del 28/03/1977 (Rv. 384863 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - PER RELATIONEM - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384863-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - PER RELATIONEM - VALIDITA - CONDIZIONI.*

La motivazione per relationem non si risolve in una omissione di motivazione quando il giudice dell'impugnazione abbia tenuto presenti le argomentazioni poste, dal giudice di primo grado, a base della decisione, facendole proprie, ed abbia proceduto alla confutazione delle censure ad esse mosse con i motivi di gravame. (Conf 2046/71, mass n 352702; (Conf 3000/73, mass n 366686).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)