Sez. 3, Sentenza n. 3000 del 13/11/1973 (Rv. 366686 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM IN APPELLO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM IN APPELLO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
La motivazione 'per relationem' non si risolve in una omissione di motivazione quando il giudice dell'impugnazione abbia tenuto presenti le argomentazioni poste, dal giudice di primo grado, a base della decisione, facendole proprie, ed abbia proceduto alla confutazione delle censure ad esse mosse con i motivi di gravame. (Conf 2046/71, mass n 352702).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)