Sez. 3, Sentenza n. 26850 del 14/12/2006 (Rv. 594118 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI | Limite - Ammontare delle somme dovute dal terzo - Conseguenze - Intervento di altri creditori e dello stesso pignorante - Ammissibilità entro detto limite.
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI
Nell'espropriazione presso terzi, l'oggetto del pignoramento è costituito non dalla quota del credito per il quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato (art. 543 cod. proc. civ.), ma dalla somma di cui il terzo è debitore, costituendo il credito indicato dall'esecutante soltanto il limite della pretesa fatta valere "in executivis". Pertanto, l'intervento di altri creditori, ai sensi dell'art. 551 cod. proc. civ., che rinvia agli artt. 525 e ss., incontra nella distribuzione l'unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche l'ulteriore limite del credito per il quale ha agito "in executivis" il creditore pignorante e tale principio trova applicazione anche a favore del creditore pignorante intervenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 500, Cod. Proc. Civ. art. 527, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 551, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)