Sez. 3, Sentenza n. 16 del 04/01/2000 (Rv. 532671 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI | Limite - Ammontare delle somme dovute dal terzo.
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI
Nell'espropriazione presso terzi, l'oggetto del pignoramento è costituito non dalla quota del credito per il quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato (art. 543 cod. proc. civ.), ma la somma di cui il terzo è debitore, costituendo il credito indicato dall'esecutante soltanto il limite della pretesa fatta valere "in executivis", sicché l'intervento di altri creditori ai sensi dell'art. 551 cod. proc. civ., incontra nella distribuzione l'unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche l'ulteriore limite del credito per il quale ha agito "in executivis" il creditore pignorante. Tale principio trova applicazione anche a favore del creditore pignorante intervenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 527, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 551
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)