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Sez. L, Sentenza n. 1166 del 22/02/1979 (Rv. 397375 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESTENSIONE AI DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI E DELLE AZIENDE DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - AUMENTI PERIODICI - ATTRIBUZIONE NEI MODI FISSATI DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI - LIMITE MASSIMO PREVISTO - SUPERAMENTO - MISURA PREVISTA PER I DIPENDENTI STATALI - APPLICABILITA - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1979-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397375-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESTENSIONE AI DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI E DELLE AZIENDE DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - AUMENTI PERIODICI - ATTRIBUZIONE NEI MODI FISSATI DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI - LIMITE MASSIMO PREVISTO - SUPERAMENTO - MISURA PREVISTA PER I DIPENDENTI STATALI - APPLICABILITA - DISCIPLINA.*

L'art 3 della legge 9 ottobre 1971, n 824 - la quale nel dettare norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970, n 336, ha precisato che i benefici concessi agli ex combattenti e assimilati valgono anche per i dipendenti degli istituti e delle aziende di credito di diritto pubblico - va interpretato nel senso che gli aumenti periodici previsti dalla legge devono essere attribuiti nei modi fissati dai rispettivi ordinamenti e contratti collettivi di lavoro fino al limite massimo da essi consentito; al di la di tale limite si applica la diversa misura prevista per i dipendenti statali, nel senso che la disciplina di cui all'art 1 del DPR 11 gennaio 1956, n 19 (che prevede aumenti periodici biennali del due virgola cinquanta per cento della misura iniziale dello stipendio), si estende alla regolamentazione degli ulteriori aumenti periodici per gli altri dipendenti pubblici nella sua interezza, e cioe non solo quanto alla percentuale, ma anche quanto alla base retributiva, indipendentemente dalla considerazione che nello stipendio dei dipendenti statali sono conglobati quasi totalmente i vari emolumenti, mentre cio non si verifica per lo stipendio degli altri dipendenti pubblici.*

Riferimenti normativi: DPR 11/01/1956 num. 19 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 2, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)