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Sez. L, Sentenza n. 257 del 15/01/1982 (Rv. 417961 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI E DELLE AZIENDE DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - EQUIPARAZIONE AGLI IMPIEGATI DELLO STATO - ART. 3 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1982-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417961-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI E DELLE AZIENDE DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - EQUIPARAZIONE AGLI IMPIEGATI DELLO STATO - ART. 3 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - PORTATA.*

L'art. 3 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, la quale, nel dettare norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970 n. 336, ha precisato che i benefici concessi agli ex combattenti ed assimilati valgono anche per i dipendenti degli istituti e delle aziende di credito di diritto pubblico, va interpretato nel senso che gli aumenti periodici previsti dalla legge devono essere attribuiti nei modi fissati dai rispettivi ordinamenti e contratti collettivi di lavoro fino al limite massimo da essi consentito; al di là di tale limite si applica la diversa misura stabilita per i dipendenti statali, nel senso che la disciplina di cui all'art. 1 del d.P.R. 11 gennaio 1956 n. 19 (che prevede aumenti periodici biennali del 2, 50% della misura iniziale dello stipendio) si estende alla regolamentazione degli ulteriori aumenti periodici per gli altri dipendenti pubblici nella sua interezza, e cioè non solo quanto alla percentuale, ma anche quanto alla base retributiva. (V 1610/80, mass n 405191; (Conf 2752/80, mass n 406531; (Conf 1166/79, mass n 397375).*

Riferimenti normativi: DPR 11/01/1956 num. 19 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 2, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)