Sez. L, Sentenza n. 2354 del 17/04/1982 (Rv. 420241 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - AUMENTI PERIODICI - CALCOLO - MISURA PREVISTA PER I DIPENDENTI DELLO STATO - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - AUMENTI PERIODICI - CALCOLO - MISURA PREVISTA PER I DIPENDENTI DELLO STATO - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
L'art. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 - la quale nel dettare norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ha precisato che i benefici concessi agli ex combattenti e assimilati valgono anche per i dipendenti degli istituti e delle aziende di credito di diritto pubblico- va interpretato nel senso che gli aumenti periodici previsti dalla legge devono essere attribuiti nei modi fissati dai rispettivi ordinamenti e contratti collettivi di lavoro fino al limite da essi consentito; al di la di tale limite si applica la diversa misura prevista per i dipendenti statali, nel senso che la disciplina di cui all'art. 1 del DPR 11 gennaio 1956, n. 19 (che prevede aumenti periodici biennali del due virgola cinquanta per cento della misura iniziale dello stipendio), si estende alla regolamentazione degli ulteriori aumenti periodici per gli altri dipendenti pubblici nella sua interezza, e cioè non solo quanto alla percentuale, ma anche quanto alla base retributiva, tenuto conto per questi ultimi dello stipendio calcolato secondo il particolare ordinamento dell'ente. (Conf 257/82, mass n 417961; (Conf 2752/80, mass n 406531; (Conf 1166/79, mass n 397375).*
Riferimenti normativi: DPR 11/01/1956 num. 19 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 2, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)