Sez. 1, Sentenza n. 9448 del 09/09/1993 (Rv. 483708 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Provvedimento di proroga dell'occupazione temporanea - Annullamento - Conseguenze - Danno - Risarcimento per l'occupazione illegittima e per la perdita del fondo per la irreversibile trasformazione con l'opera pubblica - Prescrizione - Decorrenza - Termine iniziale.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno
Qualora il giudice amministrativo ritenga illegittimo ed annulli il provvedimento di proroga del'occupazione temporanea, così conferendo carattere di illecito al comportamento dell'amministrazione che abbia realizzato l'opera pubblica ed irreversibilmente trasformato il fondo durante il periodo di detta proroga, il diritto del privato al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima e per la perdita del bene insorge ed è esercitabile con il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice amministrativo, che rimuove l'ostacolo costituito dal decreto di occupazione, immediatamente efficace e dotato della presunzione di legittimità. Pertanto dal momento del passaggio in giudicato della detta pronuncia comincia a decorrere la prescrizione quinquennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2035, Cod. Civ. art. 2034, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)