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Sez. 1, Sentenza n. 6 del 02/01/1995 (Rv. 489493 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA | Decreto di espropriazione - Annullamento in sede giurisdizionale dopo la realizzazione dell'opera pubblica - Risarcimento del danno - Diritto - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
Stato
decisa il 1995-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489493-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA

Qualora, dopo l'espropriazione di un immobile e la realizzazione dell'opera pubblica, sia annullato in sede giurisdizionale il decreto di espropriazione, la prescrizione quinquennale del diritto del privato al risarcimento del danno per la perdita del bene decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia in sede amministrativa, atteso che solo da quel momento il suddetto diritto può essere fatto valere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)