Sez. 1, Sentenza n. 7036 del 28/07/1997 (Rv. 506304 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Illegittima occupazione acquisitiva in conseguenza dell'annullamento del provvedimento d'occupazione - Opere apportate in esecuzione, dal Comune, al I.A.C.P. - Responsabilità anche di quest'ultimo - Sussistenza - Avvenuta ultimazione dei lavori nel termine fissato - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di mancato annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento di occupazione temporanea d'urgenza, sono responsabili in solido per i danni conseguenti alla illegittima occupazione acquisitiva sia il Comune che ha curato l'espletamento del procedimento espropriativo sia l'I.A.C.P. che ha eseguito le opere, a nulla rilevando che le opere stesse siano state concluse nel termine prefissato nel provvedimento di occupazione temporanea, in quanto l'annullamento di tale provvedimento produce effetto "ex tunc".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)