Sez. 2, Sentenza n. 944 del 20/01/2010 (Rv. 611519 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio di irretroattività - Portata - Applicabilità nella materia dei rifiuti - Sussistenza - Conseguenze - Responsabilità per un fatto commesso nel maggio dell'anno 1997 - Applicabilità del d.lgs. n. 22 del 1997 nella sua versione originaria - Sussistenza - Sopravvenienza dell'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 178 del 2002) in riferimento alla nozione di rifiuto dettata dall'art. 6 del citato d.lgs. n. 22 - Incidenza sulla valutazione di responsabilità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, il principio di irretroattività previsto dall'art. 1, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha portata generale e non è oggetto di particolari deroghe nella materia dei rifiuti, con la conseguenza che la responsabilità per un fatto commesso nel maggio dell'anno 1997 (nella specie, inosservanza dell'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 12 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) deve essere valutata esclusivamente alla stregua delle disposizioni, allora in vigore, contenute nell'originario testo del citato d.lgs. n. 22 del 1997 e, segnatamente, dell'art. 6 sulla nozione di rifiuto, risultando irrilevante al riguardo la sopravvenienza normativa di cui all'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178), il quale ha dettato una norma che, nonostante sia formalmente qualificata come di "interpretazione autentica", ha natura sostanzialmente innovativa e derogatoria del citato art. 6.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)