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Sez. 2 - , Ordinanza n. 18570 del 30/06/2021 (Rv. 661692 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Morte dell'assegnatario prima del riscatto - Subentro dell'erede nel rapporto di assegnazione - Requisiti - Momento determinativo - Morte dell'assegnatario e momento della decisione della relativa controversia - Persistenza - Necessità - Prova.
Stato
decisa il 2021-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661692-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

In tema di riforma agraria, l'art. 7 della l. n. 379 del 1967 stabilisce i requisiti - che devono esistere al momento dell'apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della decisione - per la designazione di colui che subentra "iure proprio" all'assegnatario deceduto prima dell'esercizio del diritto di riscatto, senza comunque prescindere dal criterio principale dell'abitualità del successore medesimo nella coltivazione della terra, che deve sussistere sia al momento della morte dell'assegnatario che in quello in cui si chiede il subentro e la cui prova va fornita in concreto, non essendo sufficienti all'uopo certificazioni o altre attestazioni amministrative. Dimostrata dall'erede la sussistenza di tali requisiti al momento dell'apertura della successione, se ne presume la permanenza fino alla decisione mentre, ove si accerti che nessuno dei contendenti è in possesso del requisito dell'abitualità nella lavorazione manuale della terra, il giudice è tenuto a pronunciare, anche in difetto di domanda in tal senso da parte dell'ente concedente, il rientro delle terre nella disponibilità di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 456, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)