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Sez. U, Sentenza n. 6064 del 01/06/1993 (Rv. 482589 - 01)

Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione | Subingresso all'assegnatario deceduto prima dell'esercizio del diritto di riscatto - Successore - Abitualità nella lavorazione manuale della terra - Effettiva sussistenza - Necessità - Successore - Designazione con testamento - Irrilevanza - Predetto requisito - Mancanza - Conseguenze - Rientro del terreno nella disponibilità dell'ente concedente - Specifica domanda - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482589-01

Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione

In tema di controversie concernenti il subingresso all'assegnatario, deceduto prima dell'esercizio del diritto di riscatto, nell'assegnazione di un terreno di riforma fondiaria, non può prescindersi dall'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'abitualità, da parte del successore, nella lavorazione manuale della terra, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 e 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, anche nel caso in cui detto successore sia stato designato con testamento, dovendo, poi, detta sussistenza risultare sia al momento della morte dell'assegnatario, sia in quello in cui si chieda il subentro, con la conseguenza che il giudice, ove accerti che nessuno dei contendenti è in possesso di tale requisito, è tenuto a pronunciare il conseguente rientro di dette terre nella disponibilità dell'ente concedente, anche in difetto di una specifica domanda in tal senso dell'ente medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)