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Sez. U, Sentenza n. 5355 del 04/12/1989 (Rv. 464477 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NOTIFICATA AL CURATORE DEL FALLIMENTO DEL CONTRIBUENTE - OPPOSIZIONE DEL CURATORE DIRETTA A CONTESTARE LA FACOLTÀ - DIMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO IN PENDENZA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1989-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464477-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NOTIFICATA AL CURATORE DEL FALLIMENTO DEL CONTRIBUENTE - OPPOSIZIONE DEL CURATORE DIRETTA A CONTESTARE LA FACOLTÀ - DIMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO IN PENDENZA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Con riguardo ad ingiunzione per il pagamento d'imposta di registro, notificata nei confronti del curatore del fallimento del contribuente, l'opposizione proposta da detto curatore, al fine di contestare la facoltà dell'amministrazione di emettere quel provvedimento e di darvi esecuzione in pendenza della procedura concorsuale a carico del debitore, spetta alla cognizione del giudice ordinario, non delle commissioni tributarie, posto che le attribuzioni giurisdizionali di queste attengono ai diversi casi in cui sia in discussione il rapporto tributario ovvero la regolarità formale dell'ingiunzione. (V 1091/86, mass n 444593).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)