Sez. U, Sentenza n. 6498 del 09/06/1995 (Rv. 492756 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Domanda di insinuazione tardiva di credito per indennità di mora per ritardato pagamento di tributi diretti - Esame della domanda - Giurisdizione del giudice fallimentare.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Non interferisce con la giurisdizione delle Commissioni tributarie il giudice fallimentare, che, nel pronunciare sulla domanda di insinuazione tardiva, al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di grande impresa in crisi (artt. 101 e 209 legge fall., richiamati dall'art. I, ultimo comma, legge n. 95 del 1979), dell'indennità di mora per ritardato pagamento di tributi diretti (art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973), si limiti a controllare l'opponibilità della pretesa dell'esattore nei confronti degli altri creditori concorsuali, senza decidere la questione dell'esistenza del credito tributario, devoluta alla cognizione delle predette Commissioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, DPR 29/09/1973 num. 603 art. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 603 art. 4, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)