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Sez. 1, Sentenza n. 503 del 23/01/1996 (Rv. 495546 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE | Partecipazione dell'associato alle perdite in misura superiore al suo apporto - Esclusione - Partecipazione alle perdite in misura diversa dalla partecipazione agli utili - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495546-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE

Dalla coordinata lettura degli articoli 2553 e 2554 cod.civ. si ricava che l'unica regola inderogabile della disciplina dell'associazione in partecipazione (applicabile anche al contratto di cointeressenza) è quella del divieto di partecipazione dell'associato alle perdite in misura superiore al suo apporto, mentre le parti hanno facoltà di determinare la partecipazione alle perdite in misura diversa da quella della partecipazione agli utili ovvero di escludere del tutto la partecipazione alle perdite (cosiddetta cointeressenza impropria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2553, Cod. Civ. art. 2554

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)