Sez. 5, Sentenza n. 28285 del 18/12/2013 (Rv. 629577 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Mandatario senza rappresentanza - Servizi resi dal mandatario nei confronti del mandante - Autonomi presupposti per l'applicazione del tributo - Configurabilità - Assoggettamento ad IVA - Sussistenza - Rimborso delle anticipazioni fatte da mandatario senza rappresentanza - Base imponibile - Computabilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
Nel sistema dell'IVA, che considera il mandatario senza rappresentanza operatore in proprio (artt. 3, terzo comma, e 13, secondo comma, lett. b) del d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633), le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate autonomi presupposti per l'applicazione del tributo anche nei rapporti tra mandante e mandatario. Ne consegue che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte da un mandatario senza rappresentanza (nella specie, un procuratore sportivo) nell'interesse della controparte ma in nome proprio concorrono a formare la base imponibile.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)