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Sez. 5 - , Sentenza n. 19158 del 17/07/2019 (Rv. 654520 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | IVA - Tassa cd. marmi - Trasportatore - Soggetto passivo - Base imponibile IVA - Determinazione.
Stato
decisa il 2019-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654520-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di IVA, poiché ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, la base imponibile è rappresentata dai corrispettivi dovuti al cedente con esclusione di quelli riconducibili alla traslazione di imposte applicate dall'Amministrazione finanziaria in difetto di una legittima previsione di legge o dei relativi presupposti, il pagamento della c.d. tassa marmi – istituita dall'articolo unico della l. n. 749 del 1911 a favore del Comune di Carrara in relazione al trasporto del marmo fuori dai suoi confini, e ritenuta incompatibile con l'art. 23 del Trattato CEE dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 9 settembre 2004 in C-72/03 – dà luogo ad una anticipazione irrilevante ai fini della determinazione della base imponibile IVA, ove regolarmente documentata, solo se il pagamento è stato effettuato dal trasportare in nome e per conto del committente, previa spendita di un potere rappresentativo, dovendosi, in caso contrario, valutare se il costo della tassa sia dovuto in base alle previsioni negoziali e alla doverosità del tributo.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1911 num. 749 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 1, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)