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Sez. 3, Sentenza n. 5163 del 09/05/1991 (Rv. 472071 - 01)

Procedimento civile - Estinzione del processo - Provvedimento del giudice - Impugnazione | Provvedimento di estinzione emesso in forma di ordinanza dal Collegio in sede di appello - Reclamo allo stesso collegio - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso per Cassazione della parte interessata - Ammissibilità - Presupposti - Forma dell'ordinanza - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472071-01

Procedimento civile - Estinzione del processo - Provvedimento del giudice - Impugnazione

Il provvedimento con cui il collegio - nel giudizio di appello - dichiari l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza e non di sentenza, non è soggetto a reclamo al collegio stesso, ma la parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione, anche al fine di ottenere, ex art. 373 cod. proc. civ., la sospensione dell'esecuzione della pregressa sentenza di primo grado che in conseguenza sia stata fatta valere come titolo esecutivo nei suoi confronti, è tenuta ad impugnarlo con ricorso per cassazione, sempre ché detta ordinanza, essendo stata sottoscritta dal presidente, che ne sia anche l'estensore, presenti i requisiti di forma per valere come sentenza. Diversamente cioè nel caso in cui l'ordinanza, recando la sola sottoscrizione del presidente che non sia relatore della causa ed estensore del provvedimento, deve essere considerata alla stregua di una sentenza giuridicamente inesistente, può proporre opposizione all'esecuzione al fine di dedurre che non si è formato il giudicato sulla sentenza fatta valere come titolo esecutivo ed ottenere la sospensione dell'esecuzione dal giudice della stessa a norma dell'art. 624 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)