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Sez. 1, Sentenza n. 777 del 16/03/1972 (Rv. 356942 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - DANNI PREVEDIBILI INCIDENTI SULLA PARTE NON ESPROPRIATA DELL'IMMOBILE - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356942-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - DANNI PREVEDIBILI INCIDENTI SULLA PARTE NON ESPROPRIATA DELL'IMMOBILE - RILEVANZA - FATTISPECIE.*

Nella Determinazione dell'indennita di espropriazione deve tenersi conto di tutti i danni che incidono sulla parte residua del fondo espropriato e sono prevedibili al momento della espropriazione, sia che traggano origine da questa, sia che derivino dall'esecuzione dell'opera, o dallo Esercizio del pubblico servizio al quale l'opera e destinata. (nella specie ai fini del calcolo dell'indennita a norma dell'art 40 della legge 25 giugno 1865 n 2359, il giudice di merito ha ritenuto che la costruzione di una strada al confine un fondo coltivato e recintato da un muro comportasse la necessita di una nuova recinzione del fondo medesimo, bisognevole di protezione per le coltivazioni cui era destinato, la cui spesa doveva calcolarsi nella diminuzione di valore del fondo stesso conseguente all'espropriazione. La Cassazione ha ritenuto tale ratio decidenti sufficiente a sorreggere la pronuncia, giudicando ininfluente la questione dell'appartenenza del muro all'espropriato, ovvero alla pubblica amministrazione). (V 2739'67, mass n 330261).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)