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Sez. L, Sentenza n. 3209 del 25/05/1985 (Rv. 440882 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE - PRINCIPIO DI FAVORE NEI CONFRONTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIMITI DI ORDINE PUBBLICO ALLA INTRODUZIONE DI UNA LEGGE STRANIERA LEGITTIMANTE LA STIPULAZIONE INCONDIZIONATA DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TERMINE - CONFIGURABILITÀ - APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA LEGGE LIBICA IN MATERIA - INAMMISSIBILITÀ - INTEGRALE ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN TERRITORIO LIBICO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440882-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE - PRINCIPIO DI FAVORE NEI CONFRONTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIMITI DI ORDINE PUBBLICO ALLA INTRODUZIONE DI UNA LEGGE STRANIERA LEGITTIMANTE LA STIPULAZIONE INCONDIZIONATA DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TERMINE - CONFIGURABILITÀ - APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA LEGGE LIBICA IN MATERIA - INAMMISSIBILITÀ - INTEGRALE ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN TERRITORIO LIBICO - IRRILEVANZA.*

Il principio di favore nei confronti del prestatore di lavoro, fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, derivando nel suo substrato etico-sociale dall'art. 3 cost., informa tutta la legislazione costituzionale ed ordinaria in materia di lavoro e, ai sensi dell'art. 31 delle preleggi, costituisce un limite di ordine pubblico internazionale all'introduzione nel nostro ordinamento, anche se richiamata ai sensi dell'art. 25, comma primo, delle preleggi, di una legge straniera che contenga una disciplina del rapporto di lavoro dedotto in giudizio meno favorevole al lavoratore rispetto alla legge italiana. Pertanto, la legge libica, in quanto consente l'incondizionata stipulazione di contratti di lavoro a termine, così riservando al lavoratore un trattamento meno favorevole di quello assicuratogli dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, non può avere effetto e non può trovare giudiziale applicazione in Italia, restando in contrario irrilevante la circostanza che il contratto di lavoro per cui è controversia debba avere integrale esecuzione in territorio libico, atteso che il limite all'introduzione nel nostro ordinamento della legge libica predetta è un limite di ordine pubblico internazionale e non già di ordine pubblico interno. (V 5156/80, mass n 409008).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Preleggi art. 25, Preleggi art. 31, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)