Sez. L, Sentenza n. 9471 del 10/05/2016 (Rv. 639685 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | "Mutatio libelli" - Divieto - Domanda di accertamento della subordinazione ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Sentenza emessa ai sensi del comma 1 del medesimo art. 69 - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE
Posto che nel rito speciale del lavoro l'unica modifica della domanda consentita è quella che integra una "emendatio libelli", in caso di domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro proposta ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la sentenza emessa ai sensi del comma 1 del predetto articolo, in quanto le ipotesi contemplate nei rispettivi commi poggiano su distinte "causae petendi" e introducono diversi temi di indagine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)