diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1925 del 29/03/1995 Cc. (dep. 10/05/1995) Rv. 201641 - 01

Competenza - Competenza funzionale | Incompetenza - Misura cautelare disposta, per uno dei reati indicati dall'art. 51 comma 3-bis, cod. proc. pen., dal G.I.P. non appartenente al capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente - Rilevabilità in sede d'impugnazione del provvedimento cautelare - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Legittimità - Perdita immediata di efficacia - Esclusione - Applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen..
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201641-01

Competenza - Competenza funzionale

L'incompetenza del giudice che ha disposto la misura cautelare è sindacabile in sede di impugnazione della misura stessa e nessuna preclusione sussiste, nel procedimento "de libertate", al riconoscimento dell'incompetenza del G.I.P. del Tribunale non situato nel capoluogo del distretto giudiziario alla emissione di un provvedimento restrittivo per uno dei reati che, ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., è funzionalmente attribuito alla competenza del G.I.P. del capoluogo del distretto. Il provvedimento custodiale emesso dal giudice incompetente è perciò nullo, ma la dichiarazione di nullità non ne determina la immediata inefficacia operando il principio della conservazione degli effetti e trovando applicazione l'art. 27 del cod. proc. pen. poiché a nulla rileva la circostanza che l'incompetenza funzionale sia constatata dal giudice del gravame e non direttamente dal giudice che ha emesso il provvedimento custodiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 328 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 20/11/1991 num. 367 art. 12, Legge 20/01/1992 num. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)