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Sez. L, Ordinanza n. 620 del 08/01/2024 (Rv. 669764-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Domanda per indennizzo di cui all’art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 92 - Inerzia della commissione medica ospedaliera - Obbligo dell’amministrazione di provvedere - Sussistenza - Improponibilità dell’azione giudiziale - Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669764-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di domanda per indennizzo di cui all'art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 1992, l'inerzia della commissione medica ospedaliera non esclude l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla domanda amministrativa e, poi, la possibilità di promuovere la domanda giudiziale, la quale è relativa alla prestazione (ossia all'accertamento giurisdizionale del relativo diritto soggettivo) e non ha ad oggetto la legittimità dell'azione (o inerzia) amministrativa.

Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)