Sez. L - , Ordinanza n. 28262 del 27/11/2017 (Rv. 646280 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo da emotrasfusione - Fase amministrativa - Riesame in sede giudiziaria della valutazione della Commissione medica ospedaliera - Ammissibilità - Conseguenze.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di indennizzo per emotrasfusione, in sede di ricorso amministrativo la P.A. può riesaminare quanto statuito dalla Commissione medica ospedaliera, e l’autorità giudiziaria, investita della domanda di accertamento del diritto all'indennizzo, negato dalla P.A., deve procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni richieste e, quindi, anche al riesame, eventualmente in senso sfavorevole all’interessato, della valutazione della detta Commissione.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)