Sez. U, Sentenza n. 144 del 16/03/1999 (Rv. 524162 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Imposizione di una servitù - Mancato godimento dell'immobile asservito, relativamente al periodo di realizzazione dell'opera - Indennizzo - Spettanza - Anche nel caso di mancata occupazione dell'immobile e di non perdita totale del possesso dell'immobile.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Il proprietario ha diritto ad un indennizzo per il diminuito godimento dell'immobile asservito anche con riferimento al periodo della realizzazione dell'opera pubblica asservente, e ciò in forza della previsione di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, ed anche se l'immobile non sia stato occupato dalla Pubblica Amministrazione ed anche se il proprietario non ne abbia perso totalmente la disponibilità ed il possesso.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)