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Sez. U, Sentenza n. 9341 del 11/06/2003 (Rv. 564131 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Asservimento di un fondo - Diminuito godimento dell'immobile asservito, relativamente al periodo di realizzazione dell'opera - Indennizzo - Spettanza - Anche nel caso di mancata occupazione dell'immobile e di mancata perdita totale del possesso dello stesso.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564131-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

Il proprietario ha diritto, in forza della previsione di cui all'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ad un indennizzo per il diminuito godimento dell'immobile asservito anche con riferimento al periodo della realizzazione dell'opera pubblica asservente, anche se l'immobile non sia stato occupato dalla pubblica amministrazione ed anche se il proprietario non ne abbia perso totalmente la disponibilità ed il possesso.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)