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Sez. 6, Sentenza n. 11746 del 09/02/1990 Ud. (dep. 24/08/1990) Rv. 185171 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - TRATTATIVA INTERCORSA TRA PRIVATO E PUBBLICO UFFICIALE IN ORDINE ALLA ENTITÀ DELLA SOMMA DA VERSARE - IDONEITÀ AD ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DEL DELITTO DI CONCUSSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185171-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - TRATTATIVA INTERCORSA TRA PRIVATO E PUBBLICO UFFICIALE IN ORDINE ALLA ENTITÀ DELLA SOMMA DA VERSARE - IDONEITÀ AD ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DEL DELITTO DI CONCUSSIONE - ESCLUSIONE.*

Il delitto di concussione non può ritenersi escluso dal fatto che tra il privato ed il pubblico ufficiale sia intercorsa una trattativa relativa all'entità della somma da versare, qualora l'inizio e lo sviluppo della trattativa stessa siano direttamente influenzati e legati all'insorgere ed al protrarsi dello stato di soggezione. (V mass n 180572, ed ivi citate; (Conf mass n 177530).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)