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Sez. 6, Sentenza n. 2681 del 06/12/1988 Ud. (dep. 17/02/1989) Rv. 180572 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - INSORGENZA DI FASE DI TRATTATIVA - POSSIBILITÀ ANCHE NELLA CONCUSSIONE - NECESSARIA CONFIGURABILITÀ DI CORRUZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1988-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180572-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - INSORGENZA DI FASE DI TRATTATIVA - POSSIBILITÀ ANCHE NELLA CONCUSSIONE - NECESSARIA CONFIGURABILITÀ DI CORRUZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*

L'eventuale insorgenza di una fase di trattativa tra il pubblico ufficiale e il privato può verificarsi anche nella concussione, senza che debba necessariamente configurarsi il meno grave reato di corruzione. Infatti, l'elemento discriminante tra i due reati deve essere sempre desunto dalla volontà dei soggetti, che nella corruzione agiscono su un piano di parità e di libera Determinazione e nella concussione sulla base della coartazione della volontà del privato, non più libera di determinarsi, anche se alla ricerca del minor danno. (V mass n 177530; (Conf mass n 154440).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)