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Sez. 6, Sentenza n. 1531 del 20/06/1987 Ud. (dep. 05/02/1988) Rv. 177530 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - TRATTATIVA IN ORDINE ALL'ENTITÀ DEL PAGAMENTO - TRATTATIVA LEGATA E CARATTERIZZATA DALLO STATO DI SOGGEZIONE DEL PRIVATO - IRRILEVANZA - AI FINI DELLA ESCLUSIONE DEL REATO - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1987-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177530-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - TRATTATIVA IN ORDINE ALL'ENTITÀ DEL PAGAMENTO - TRATTATIVA LEGATA E CARATTERIZZATA DALLO STATO DI SOGGEZIONE DEL PRIVATO - IRRILEVANZA - AI FINI DELLA ESCLUSIONE DEL REATO - FONDAMENTO.*

In tema di concussione, il fatto che tra il privato ed il pubblico ufficiale sia incorsa una trattativa in ordine all'entità del pagamento non vale ad escludere il reato, qualora l'inizio e lo sviluppo delle stesse siano direttamente influenzati e legati all'insorgere ed al protrarsi dello stato di soggezione del privato. In questo caso, anche nella fase preliminare operano come motivo determinante della condotta della vittima le ripercussioni dello stato di timore o, comunque, di soggezione psicologica, determinato dal prepotere del pubblico ufficiale e la volontà del concusso resta costantemente viziata dalla costrizione e dall'induzione posta in essere nei suoi confronti con abuso delle pubbliche funzioni. (V mass n 154440).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)