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Sez. 1, Sentenza n. 8559 del 20/10/1994 (Rv. 488166 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Concorrenza sleale consistente in reiterata contraffazione di brevetto - Danno - Risarcimento - Azione - Riferibilità soltanto ai danni verificatisi nei cinque anni anteriori alla domanda.
Stato
decisa il 1994-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488166-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

L'azione di risarcimento del danno, per concorrenza sleale consistente in reiterata contraffazione di brevetto, si collega ad una pluralità di fatti illeciti, atteso che, indipendentemente dal carattere permanente del comportamento concorrenziale in sè considerato e del relativo illecito, i pregiudizi patrimoniali dal medesimo dipendenti si traducono in autonomi eventi, collegati a ciascun episodio di contraffazione. Detta azione, pertanto, in applicazione della prescrizione di cui all'art. 2947 primo comma cod. civ., è riferibile soltanto ai danni verificatisi nei cinque anni anteriori alla domanda (o ad altro atto idoneo ad interrompere la prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)