Sez. 1, Sentenza n. 5131 del 18/10/1985 (Rv. 442452 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE - MARCHIO REGISTRATO O DI FATTO - CONTRAFFAZIONE - AZIONE A TUTELA DEL DIRITTO ESCLUSIVO ALL'USO DEL MARCHIO - NATURA - IMPRESCRITTIBILITÀ - AZIONE DI CONCORRENZA REALE - NATURA - PRESUPPOSTI - PRESCRITTIBILITÀ - ESPERIMENTO ALTERNATIVO O CONGIUNTO DELLE DUE AZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE - MARCHIO REGISTRATO O DI FATTO - CONTRAFFAZIONE - AZIONE A TUTELA DEL DIRITTO ESCLUSIVO ALL'USO DEL MARCHIO - NATURA - IMPRESCRITTIBILITÀ - AZIONE DI CONCORRENZA REALE - NATURA - PRESUPPOSTI - PRESCRITTIBILITÀ - ESPERIMENTO ALTERNATIVO O CONGIUNTO DELLE DUE AZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
Il titolare di un marchio registrato, od anche di fatto, ma tutelabile in relazione ad un uso che ne abbia realizzato la funzione individuatrice (in presenza dei requisiti di novità e liceità), può insorgere, avverso l'illecita contraffazione dell'imprenditore concorrente, sia con Azione a tutela del diritto esclusivo all'uso del marchio medesimo, sia con Azione di concorrenza sleale, per ottenere il risarcimento del danno, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i prodotti. La prima Azione, avendo carattere reale, è imprescrittibile (salva restando l'eventuale decadenza dal marchio, a norma dell'art. 41 del R.d. 21 giugno 1942, per effetto di sopravvenuta volgarizzazione, cioè di trasformazione del marchio in denominazione generica di un prodotto o merce). La seconda, esperibile alternativamente, od anche congiuntamente, ha natura personale e si ricollega ad una successione e reiterazione di Atti illeciti, con la conseguenza che, trovando applicazione la prescrizione di cui all'art. 2947 cod. civ., è riferibile al danno verificatosi nel quinquennio anteriore alla domanda. (V 3828/83, mass n 428750; (V 252/83, mass n 425073; (V 3938/74, mass n 37).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 14, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)