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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22399 del 26/09/2017 (Rv. 646011 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Decadenza dal diritto al rimborso - Rilevabilità in ogni stato e grado del processo - Deducibilità in appello - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646011-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In materia di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell'amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, puo` essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purche´ emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; sicché essa è sottratta al regime delle eccezioni nuove, a maggior ragione con riguardo ai tributi armonizzati per i quali il profilo di indisponibilità è maggiormente accentuato, costituendo risorse proprie dell'Unione europea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, DPR 21/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)