Sez. 5, Sentenza n. 5862 del 08/03/2013 (Rv. 626413 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | In favore dell'amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA
In materia tributaria, la decadenza, essendo prevista in favore dell'amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; è, quindi, sottratta al regime delle eccezioni nuove. (Fattispecie relativa ad istanza di rimborso Irpef, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, presentata oltre il termine di diciotto mesi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)