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Sez. 6, Sentenza n. 33706 del 20/06/2017 Cc. (dep. 11/07/2017) Rv. 271028 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Impugnazione - Pericolosità - Valutazione dell'attualità - In relazione al momento dell'applicazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271028-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

In tema di misure di prevenzione, il requisito della attualità della pericolosità deve essere accertato nel giudizio di impugnazione non in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza, potendo l'eventuale sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione consentire all'interessato unicamente di proporre istanza di revoca o modifica, e non già legittimare un nuovo apprezzamento del giudice dell'impugnazione nei gradi successivi del procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)