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Sez. 5, Sentenza n. 1520 del 17/03/2000 Cc. (dep. 06/04/2000) Rv. 215833 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazione - Pericolosità - Valutazione dell'attualità - In relazione al momento dell'applicazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215833-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione, il requisito della attualità della pericolosità, in analogia con la valutazione delle esigenze cautelari nel giudizio cautelare, deve essere accertato nel giudizio di impugnazione non in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza. Il giudizio in esame infatti si svolge secondi i principi generali che disciplinano le impugnazioni per cui il fatto oggetto di valutazione è il medesimo di quello posto a base della decisione del primo giudice. Pertanto, il sopraggiungere di nuove circostanze attinenti la pericolosità non può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado ma può unicamente consentire all'interessato di proporre istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 lett. T CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 lett. T CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)