Sez. 5, Sentenza n. 12004 del 22/05/2006 (Rv. 590429 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Sentenza d'appello in materia tributaria - Indicazione, nella narrativa e nell'intestazione, di anni d'imposta non coincidenti con quelli oggetto dell'impugnazione - Errore materiale - Configurabilità - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, non è denunciabile con il ricorso per cassazione l'indicazione, nella narrativa e nell'intestazione della sentenza di appello, di anni d'imposta non coincidenti o coincidenti solo in parte con quelli ai quali si riferisce l'impugnazione originaria, trattandosi di mero errore materiale, emendabile da parte dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento, con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)