Sez. 3, Sentenza n. 46764 del 04/11/2004 Ud. (dep. 02/12/2004) Rv. 230336 - 01
SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Assunzione di sostanze cosiddette anabolizzanti - Sostanze attive ricomprese nella lista allegata alla Convenzione europea contro il doping del 1989, ratificata con legge 29 novembre 1995, n. 522 - Sufficienza.
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In materia di doping sportivo, anche se non è stato emanato il D.M. di ripartizione in classi delle sostanze dopanti, per configurare il reato di cui all'art. 9 legge n. 376 del 2000, relativo alla condotta di assunzione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche, è sufficiente che la sostanza od il farmaco risulti inserito nell'elenco posto in appendice alla legge 29 novembre 1995, n. 522, con la quale è stata ratificata la Convenzione contro il doping approvata a Strasburgo il 16 novembre 1989. Tale inclusione rende determinato il precetto della fattispecie criminosa, atteso il carattere meramente ricognitivo della futura ripartizione in classi delle sostanze dopanti, desumibile dal disposto di cui all'art. 2 della citata legge n. 522 del 1995.
Riferimenti normativi: Legge 29/11/1995 num. 522, Legge 14/12/2000 num. 376 art. 2, Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)