Sez. U, Sentenza n. 3087 del 29/11/2005 Cc. (dep. 25/01/2006) Rv. 232557 - 01
SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Delitti di cui all'art. 9 Legge n. 376 del 2000 - Fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D. M. 15 ottobre 2002 - Configurabilità.
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Le ipotesi di reato previste dall'art. 9 Legge 14 dicembre 2000 n. 376 (recante la disciplina delle attività sportive e della lotta contro il doping) sono configurabili anche per i fatti commessi dalla sua entrata in vigore e prima della emanazione, in data 15 ottobre 2002, del decreto del Ministro della Salute, con il quale, in applicazione dell'art. 2 stessa legge, sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, e ciò in quanto la ripartizione in classi demandata al D.M. non può escludere farmaci, sostanze e pratiche mediche già vietati dalla Convenzione di Strasburgo contro il doping, ratificata con Legge 29 novembre 1995 n. 522, e dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti.
Riferimenti normativi: Legge 29/11/1995 num. 522, Legge 14/12/2000 num. 376 art. 1, Legge 14/12/2000 num. 376 art. 2, Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)