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Sez. 6, Sentenza n. 17322 del 20/02/2003 Cc. (dep. 11/04/2003) Rv. 224956 - 01

SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Delitto di commercio clandestino di sostanze c.d. anabolizzanti - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224956-01

SPORT

Per la configurabilità del delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (c.d. anabolizzanti), previsto dall'art. 9 comma 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping", non è richiesto il dolo specifico, essendo il commercio clandestino di tali sostanze punito indipendentemente dal fine specifico perseguito dal soggetto agente; si tratta, infatti, di un reato di pericolo, diretto a prevenire il rischio derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, al di fuori delle prescrizioni imposte dalla legge, per la tutela sanitaria delle attività sportive.

Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 com. 7 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)